Crediti ECM
I Test Center che realizzano percorsi formativi finalizzati alla certificazione ECDL Health, se provider E.C.M., possono richiedere l'assegnazione dei crediti E.C.M. ai partecipanti.
I programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) sono programmi di attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.
In Italia è previsto l’obbligo dell’E.C.M. non solo per i sanitari medici, ma anche per tutto il personale sanitario (circa un milione di persone). Al momento l’obbligo non riguarda il settore socio-sanitario ed il personale tecnico-amministrativo dei servizi.
Sono esclusi dall’obbligo dell’E.C.M., per il periodo d’impegno formativo, il personale sanitario che frequenta corsi di specializzazione, il corso di formazione specifica in medicina generale ed il dottorato di ricerca.
La Commissione nazionale per la formazione continua ha individuato i temi prioritari di E.C.M., gli obiettivi formativi, la loro articolazione, l'accreditamento dei provider, i crediti ed i debiti formativi.
In data 1 agosto 2007 è stato siglato l'accordo Stato-Regioni concernente il 'Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina'. Nell'accordo è riportato, tra l'altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010.
In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere 'nuovi' crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2007.
Nell’evidenziare che ogni credito E.C.M. corrisponde approssimativamente a un’ora di aggiornamento del professionista della sanità, la Conferenza Stato-Regioni riconosce tra le professioni sanitarie differenti livelli di aggiornamento normati anche dai rispettivi contratti di lavoro e invita la nuova Commissione ECM a tenere conto delle specificità delle professioni sanitarie nell’attribuzione di valore ai crediti formativi.
Il raggiungimento del numero previsto di crediti è condizione necessaria per mantenere, ogni dieci anni, l'abilitazione professionale (per medici ed operatori sanitari).
Viene ribadito il diritto/dovere del professionista della sanità di acquisire crediti ECM su tematiche coerenti con il proprio lavoro: l’aggiornamento, pertanto, dovrà essere legato sia a obiettivi specifici professionali che a obiettivi derivanti dai piani sanitari nazionali, regionali e aziendali. Gli obiettivi, selezionati e individuati su tale base da ciascun professionista, andranno a comporre il dossier formativo che costituirà, per il professionista, lo strumento di programmazione del proprio percorso formativo e, per l’Ordine professionale, il documento per la valutazione e la verifica dell’aggiornamento svolto dall’iscritto ai fini della certificazione dei crediti ECM.
Per associare dei crediti ECM a corsi proposti da un Ente di Formazione occorre che questo Ente si iscriva come provider accedendo al link:
http://www.ministerosalute.it/ecm/organizzatori/organizzatori.jsp?sez=org
(dalla home http://www.ministerosalute.it/ecm/ecm.jsp seguendo i link accreditamento eventi, organizzatori di attività formative, registrazione ECM) e compilare i vari campi.
Nei giorni successivi l'Ente riceverà una e-mail di conferma ed anche una comunicazione cartacea.
Ottenuti login e password potrà poi accedere ai servizi E.C.M. (cliccando su "Accedi ai Servizi E.C.M." sempre dalla home page E.C.M.).
I provider possono richiedere un accreditamento sia a livello regionale che nazionale. Le Regioni svolgono la loro funzione di accreditamento dei provider in ragione dei requisiti e dei criteri uniformi, definiti a livello nazionale. I requisiti minimi per ottenere l’accreditamento, stabiliti dalla Commissione nazionale ECM, saranno equivalenti sull’intero territorio nazionale ed i crediti erogati dai provider avranno valore su tutto il territorio nazionale.
I crediti individuali vengono registrati su due anagrafi, una regionale ed una nazionale, interconnesse tra loro.
Il provider accreditato deve trasmettere per via informatica i crediti all'organismo/ente che gestisce l'anagrafe regionale/nazionale.
L'anagrafe formativa nazionale è gestita dal COGEAPS (Consorzio Gestione Anagrafe Personale Sanitario) e contiene la registrazione complessiva dei crediti individuali.
L’esercizio della funzione certificativa è a carico degli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali, territorialmente competenti, che si avvalgono del sistema delle anagrafi.
L'Ordine riceverà i crediti maturati da ciascun professionista e li certificherà dopo aver verificato la congruità del Dossier Formativo dell'iscritto. Il Dossier Formativo deve essere composto da un insieme di informazioni quali:
- obiettivi relativi alle necessità soggettive e aziendali
- verifica delle attività formative svolte attraverso la verifica degli attestati
- valutazione triennale da parte degli organi aziendali preposti relativamente ai percorsi formativi
Attraverso la collaborazione degli Ordini, inoltre, è attivata una rete di osservatori regionali e provinciali con la quale procedere alle operazioni di verifica e di controllo delle attività formative e dei requisiti dei provider. Gli stessi Ordini, infine, potranno rivestire la funzione di provider sebbene limitata a corsi vertenti le tematiche deontologiche, legislative e di comunicazione.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina:
http://www.ministerosalute.it/ecm/presentazione/presentazione.jsp?sez=pro#cosa
del Ministero della Salute.